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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 GIUGNO 1997 N. 271


OGGETTO: Regolamento in materia di requisiti dei progettisti delle imbarcazioni per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.

Art. 1

1. Dopo l'articolo 280 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 280-bis (Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto)
1 - Salvo le competenze stabilite dagli artt. 277, 278 e 280, per essere iscritto nel registro di cui all'articolo 275 in qualità di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238 numero 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
d) avere sostenuto con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalità stabilite con dccreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2 Per l'ammisione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera d), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aerunautica o in architettura;
b) diploma universitario scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto;
c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui all'articolo 278, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio proressionale in un cantiere o in uno stabililimento di costruzioni navali;
d) diploma di istituto nautico Sezione costruttori navali ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabililimento di costruzioni navali;
e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui all'articolo 280, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.
3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere c) d) ed c) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione tecnica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilità.

4 . La maturata esperienza di cui al comma 3 è documentata da una dichiarazione resa all'autorità marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui aII'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro.

5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali;

6. La maturata esperienza di cui al comma 5 è documentata da una dichiarazione, resa all'autorità marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilità, conservando la proprietà intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.

7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCALFARO